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A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Descrizione
Gli Uffici competenti del Governo hanno recentemente predisposto un nuovo modulo, specificamente riferito alla speciale C.I.L.A. semplificata (detta anche Super C.I.L.A. o C.I.L.A.S.), da utilizzare per interventi di efficientamento energetico o interventi antisismici per i quali si vuole accedere agli incentivi fiscali indicati all’articolo 119 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “SUPERBONUS 110%”).
Il modello è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero il 5 agosto 2021.
Si pubblica pertanto il nuovo modello della C.I.L.A. per interventi SUPERBONUS 110% in formato word.
Si riporta di seguito lo stralcio dell’articolo 119 del DL 34/2020 che disciplina gli interventi SUPERBONUS 110% soggetti a C.I.L.A. (comma 13 ter) e altre norme utili da conoscere ai fini dell’applicazione del SUPERBONUS 110% (commi 13 quater, 13 quinquies, 14, 14 bis, 15 e 15 bis).
Pubblicato il giorno 08 settembre 2021
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – (SUPERBONUS 110 %)
Articolo 119
…omissis…
comma 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, (anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti), con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14
comma 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
comma 13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Comma 14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purchè questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
comma 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".
comma 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
comma 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Come fare
L'interessato deve presentare l'apposito modello ed inviare tutta la documentazione richiesta alla mail: comune.serravalledichienti.mc@legalmail.it oppure a mano presso l'ufficio tecnico del Comune di Serravalle di Chienti.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- Modello di richiesta per il rilascio della C.I.L.A. Superbonus 110%
- Delega del proprietario in cui la richiesta venga effettuata da tecnico incaricato
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario e/o tecnico
- Versamento dei diritti di segreteria
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione richiesta
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Quanto costa
Il versamento può essere effettuato:
• PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO (ANCHE ON LINE) PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT50R0306969041100000046003 BENEFICIARIO: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI - SERVIZIO DI TESORERIA. CAUSALE: DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A.S. SIG./RA ________.
• PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE C/C Postale N°: 14499628 INTESTATO A: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI - SERVIZIO DI TESORERIA. CAUSALE: DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A.S. SIG./RA ________.
• PAGAMENTO POSTALE ON-LINE IBAN: IT76W0760113400000014499628 INTESTATO A: COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI - SERVIZIO DI TESORERIA. CAUSALE: DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A.S. SIG./RA ________ .
Procedure collegate all'esito
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.
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