giustizia tributaria: esenzione imu e casa coniugale

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In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione riprendendo, tra l’altro, diverse motivazioni contenute in alcune recenti pronunce della Corte medesima (Ord. nn. 17408 del 2021, 21873 del 09/10/2020). Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha affermato che ove i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, di conseguenza, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile.I giudici di legittimità hanno, infine, affermato che la circolare ministeriale 3/DF del 2012, secondo cui l’esclusione dall’agevolazione non opera nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, non costituisce fonte di diritti e obblighi neppure per l’Amministrazione finanziaria.Ordinanza del 17/01/2022 n. 1199/6 - Corte di cassazione

Data:

04 Febbraio 2022

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In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.

A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione riprendendo, tra l’altro, diverse motivazioni contenute in alcune recenti pronunce della Corte medesima (Ord. nn. 17408 del 2021, 21873 del 09/10/2020). Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha affermato che ove i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, di conseguenza, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile.

I giudici di legittimità hanno, infine, affermato che la circolare ministeriale 3/DF del 2012, secondo cui l’esclusione dall’agevolazione non opera nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, non costituisce fonte di diritti e obblighi neppure per l’Amministrazione finanziaria.

Ordinanza del 17/01/2022 n. 1199/6 - Corte di cassazione

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Ultimo aggiornamento: 04/02/2022, 14:00

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